Statuto dell’Associazione Naturalistica

“Villaggio Ranco”

 

Costituzione e scopi

Art. 1

È costituita con sede a Sassocorvaro (PU) in Loc.tà Ranco n.20 un’associazione denominata “ASSOCIAZIONE NATURALISTICA VILLAGGIO RANCO”

Art 2

L’associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci. L’associazione può gestire strutture sociali e svolgere attività nei settori artistico, culturale, musicale, ambientale, ricreativo, senza finalità di lucro.

Art. 3

L’Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l’attività associativa, è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell’elettività e gratuità delle cariche associative. L’Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare compensi e rimborsi conformemente alla legislazione vigente.

In particolare i fini istituzionali dell’associazione sono:

  1. a) lo sviluppo, la promozione, l’organizzazione e la diffusione di attività naturalistiche per la salute e il benessere con particolare riguardo alla conoscenza, lo studio sui temi dell’ecologia e al rapporto uomo-natura-territorio, attraverso la gestione, l’organizzazione di corsi di formazione sia a carattere professionale che puramente divulgativa a favore di gruppi scolastici, gruppi sportivi, associazioni, enti privati, la forestazione, la gestione di strutture recettive, l’escursionismo a piedi a cavallo e in mountain bike, lo studio della flora e della fauna, la cartografia e realizzazione di cartine topografiche, naturalistiche, percorsi e sentieri, manutenzione degli stessi, manifestazioni, seminari di terreno oltre alla collaborazione ed all’intervento per iniziativee per la realizzazione di progetti e programmi coinvolgenti e riguardanti la la tutela, la salvaguardia, la valorizzazione, la conoscenza e lo sviluppo turistico e socio-culturale del patrimonio paesaggistico del territorio;
  2. b) ricercare forme di maggiore integrazione degli esseri umani con la natura attraverso la ricerca, raccolta e trasformazione di piante ed erbe selvatiche, avvistamento rapaci e fauna locale, bosco avventura, pic-nic avventura, ortoterapia;
  3. c) sviluppare la ricerca e la pratica della medicina olistica, in collaborazione con professionisti e ricercatori medici e corsi di Rebirthing , Reiki, Yoga e altre discipline olistiche;
  4. d) promuovere ricerche nel campo delle arti e dell’artigianato in armonia con i fini dell’Associazione, con particolare riferimento al recupero dei mestieri antichi;
  5. e) Attività laboratoriali, didattiche e di intrattenimento rivolte a portatori di handicap o ad associazioni di tale categoria;
  6. f) in modo complementare e in diretta attuazione dell’attività istituzionale organizzare iniziative, raccogliere sponsorizzazioni e rivendere ai soli soci prodotti legati alle attività sopra citate per soddisfare le esigenze di conoscenza, di intrattenimento e di ricreazione dei soci.

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato; all’associazione possono aderire persone fisiche, persone giuridiche, associazioni, enti privati e pubblici. Non Vi è alcuna limitazione nei diritti di ogni categoria di socio. I soci versano una quota non inferiore all’ammontare stabilito dal Consiglio Direttivo. I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l’importo delle rispettive quote.

Art. 5

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione all’associazione con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, e residenza;

  • dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E’ compito del legale rappresentante dell’associazione o da altra persona da lui delegata anche verbalmente, valutare in merito all’accettazione o meno di tale domanda.

Art. 6

La qualifica di socio da diritto a partecipare, frequentare tutte le attività poste in essere dall’associazione, secondo le modalità previste dall’apposito regolamento.

I soci cessano automaticamente di appartenere all’associazione in caso di mancato rinnovo dell’adesione o per morosità protrattasi per oltre 15 giorni dalla scadenza del pagamento richiesto

Patrimonio sociale

Art. 7

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

  1. da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
  2. da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati da soci, da privati o da Enti;
  3. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell’associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali son costituite:

  1. dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
  2. dall’utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
  3. da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;

Art. 8

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Rendiconto economico e finanziario

Art. 9

Il rendiconto economico e finanziario comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio fino alla data del 31/12 di ogni anno e deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura. Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale. All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Organi dell’Associazione

Art. 10

Sono organi dell’associazione:

l’Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

Assemblea

Art. 11

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all’Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto.

La convocazione dell’assemblea deve avvenire esclusivamente con apposito avviso affisso all’albo dell’associazione almeno 15 giorni prima della data di convocazione.

Tanto l’assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento dell’incarico o eventuali compensi per prestazioni lavorative.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo deve:

– redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci;

– curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

– redigere il rendiconto economico – finanziario;

– compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea;

– approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;

– formulare il regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

– deliberare circa la sospensione e la radiazione dei soci;

– nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;

– favorire la partecipazione dei soci alle attività del circolo. Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 13

Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo tra i propri membri e dura in carica fino alla scedenza del Consiglio ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale e può aprire e gestire conti correnti o altre forme di finanziamento. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Il Vice Presidente ed il tesoriere vengono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e dura in carica fino alla scedenza del Consiglio ed è rieleggibile.

Scioglimento dell’Associazione

Art. 14

La decisione di scioglimento dell’Associazione deve essere presa dalla maggioranza che nominerà se necessario uno o più liquidatori anche fra i propri associati stabilendone poteri e compensi.

Art. 15

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità, oppure a fini di utilità sociale, come previsto dalla legge 383/2000.

Disposizione finale

Art. 16

Le controversie tra gli associati e tra gli associati e l’associazione sono demandate al parere obbligatorio del Consiglio Direttivo.

Per tutte le controversie di cui sopra è competente il Foro di Urbino.

Art. 17

Per quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento agli artt.36 e seguenti del Codice Civile e le altre norme di Legge in materia ed in particolare a qualle di cui alla Legge 7 dicembre 2000 n.383 e succ.modifiche ed integrazioni.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal consiglio direttivo.

 

 

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